Crediti ECM (Italian Authors)
Acquisizione di crediti ECM come autore o revisore di lavori scientifici
Di seguito quanto stabilito da Agenas (https://ape.agenas.it) in merito all’acquisizione dei crediti formativi per le pubblicazioni scientifiche e l’attività di revisore.
Attività di pubblicazione
I Professionisti Sanitari possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti ECM.
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS fermo restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge della singola pubblicazione.
Per il triennio 2019-2022 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome) oppure 1 credito (altro nome).
La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando il modello in allegato (ALLEGATO IV) da inviare al COGEAPS (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot)
Attività di revisore
In base al Manuale della Formazione Continua del Professionista Sanitario, la figura del revisore non è inquadrata nella normativa Agenas ma potrebbe essere considerata alla stregua di un professionista sanitario in autoformazione.
L’autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi ECM.
Per il triennio 2020/2022 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando il modello in allegato (ALLEGATO VIII) da inviare al COGEAPS (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot)